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Orari di apertura al pubblico: LUNEDÌ e VENERDÌ 10.00-13.00 - MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 10.00-15.30
Si ricorda che si riceve presso gli uffici solo previo appuntamento

NEI MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO L’ORDINE OSSERVERÀ I SEGUENTI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00

In rilievo


ORARI TELEFONICI SEGRETERIA

Lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 15.30. Si riceve presso gli uffici solo previo appuntamento.

 

TRIENNIO ECM

Ricordati di completare, entro il 31/12/2025 l'obbligo formativo ECM (fissato in 150 crediti da svolgere ai quali vanno dedotti esoneri, esenzioni, riduzioni, bonus, ecc). Potrai trovare alcuni dei corsi disponibili sul nostro sito alla pagina CORSI FAD 2026 e potrai consultare quanti crediti ti mancano accedendo al sito di Cogeaps. Ricorda che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali (è necessario assolvere almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale).

 

 In questa sezione elenchiamo alcune FAQ che vi possono aiutare ad essere in regola con i crediti ECM:

 

  • PER QUALE MOTIVO DEVO OTTENERE CREDITI ECM?

Perché gli ECM sono:

- Un obbligo giuridico (D.Lgs 502/1992 e successivi accordi e art.11 Nuovo Codice deontologico del Farmacista approvato il 07/05/2018)
- Un requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale che garantisce al paziente l’efficacia e l’appropriatezza della prestazione professionale
- Una garanzia di costante aggiornamento/formazione nell’interesse della salute della collettività
- Obbligatori perché le polizze assicurative non perdano di efficacia (DL 152/2021 art.38-bis comma 1 e s.m.i.). A decorrere dal triennio formativo 2023/2025, quindi dal 2026, è necessario che il professionista svolga almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio

  • COME POSSO ASSOLVERE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ECM?

Il 40% dell'obbligo formativo deve essere acquisito come partecipazione ai corsi (tramite corsi FAD, corsi residenziali), il restante 60% dell'obbligo formativo può essere acquisito:
- tramite attività di docenza
- tramite attività di tutoraggio di tirocinanti pre-laurea
- autoformazione (non più del 20% dell'obbligo formativo individuale)
- frequentando corsi ECM FAD o residenziali

  • QUAL È IL MIO OBBLIGO FORMATIVO?

Tutti gli iscritti partono da un obbligo formativo standard di 150 crediti da svolgere nel triennio, dai quali si deducono: i crediti derivanti da esoneri, da esenzioni, da costruzione dossier formativo (per tutti gli iscritti è stato attivato il dossier formativo di gruppo dalla FOFI mentre l'iscritto se desidera può creare un proprio dossier formativo individuale dal sito del Cogeaps) e da riduzioni degli anni precedenti arrivando così ad avere il proprio obbligo formativo individuale

  • COSA È NECESSARIO FARE PER FAR SÌ CHE LA POLIZZA ASSICURATIVA ABBIA VALIDITÀ?

A decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative (di cui all’articolo 10 della L. n. 24/2017) è condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio ECM.

  • COME POSSO CONTROLLARE QUANTI ECM MI MANCANO E SE NON HO RAGGIUNTO IL MIO OBBLIGO FORMATIVO NEGLI ANNI PRECEDENTI?

E’ necessario accedere al sito del Cogeaps https://application.cogeaps.it/login utilizzando lo SPID per consultare la propria posizione ECM individualmente o contattando l’Ordine mentre la compensazione dovrà essere fatta solo dall’Ordine ma sarà disponibile più avanti.

  • SE NON HO A SUFFICIENZA CREDITI NEI TRIENNI PRECEDENTI COSA POSSA FARE?

-      Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2023/2025 si ha tempo fino al 31/12/2025 per svolgere i corsi ecm e per il momento per questo triennio non è previsto alcuna formula di spostamento/compensazione. Vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata https://ordinefarmacisti.re.it/farmacista/ecm/corsi-fad-ecm-2025.html dove troverete tutti i corsi gratuiti di cui siamo a conoscenza e alcuni corsi a prezzo calmierato che il consiglio dell’Ordine ha deciso di condividere agli iscritti

-      Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 è possibile effettuare uno spostamento crediti dal sito del Cogeaps oppure contattando l’Ordine oppure è possibile compensare i crediti con i crediti eccedenti negli anni precedenti. Lo spostamento crediti è già attivo mentre la compensazione sarà attiva sul sito Cogeaps a breve ma sarà possibile farla solo contattando gli uffici dell’Ordine

-      Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2014/2016 e nel triennio 2017/2019 sarà possibile utilizzare solo la formula della compensazione

  • CHE DIFFERENZA C’È TRA COMPENSAZIONE E SPOSTAMENTO?

Lo spostamento è possibile solo per sanare il triennio 2020/2022 e comporta spostare un corso ECM da un triennio all’altro. Questa operazione può far perdere eventuali bonus al triennio dal quale si toglie il corso. L’acquisizione crediti relativi al triennio 2020/2022 è consentita fino al 31/12/2025 e l’operazione di spostamento possibile fino al 30/06/2026.

La compensazione invece è un calcolo puramente aritmetico dei corsi fatti nei vari trienni. Eventuali deficit di crediti nei trienni 2014/2016 – 2017/2019 – 2020/2022 saranno compensati da crediti eccedenti ottenuti fino al 31/12/2028 (per esempio 1 : 2014/2016 crediti +20, 2017/2019 crediti -40, 2020/2022 crediti -15, 2023/2025 crediti +50= saldo +15 certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi; esempio 2: 2014/2016 crediti -20, 2017/2019 crediti -30, 2020/2022 crediti -10, 2023/2025 crediti +50= saldo -10 il professionista ha tempo fino al 31/12/2028 per recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni). Al momento Cogeaps si deve ancora uniformare alla nuova normativa della compensazione quindi vi chiediamo di non chiamarci adesso per effettuare la compensazione. Questa operazione non fa perdere alcun bonus ottenuto nei vari trienni.

  • SE SONO PENSIONATO MA STO ANCORA LAVORANDO COME FARMACISTA SONO ESENTATO DALLO SVOLGERE CREDITI ECM?

La commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deciso di inserire in Cogeaps l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età. Se un iscritto ha già compiuto i 70 anni ma esercita ancora la professione sia in forma di titolare sia in forma libero professionale sia come dipendente deve rinunciare all’esenzione in questione accedendo al sito del Cogeaps. Qualora si svolgesse attività senza aver inserito tale comunicazione, infatti vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale

Se un farmacista è in pensione ed esercita saltuariamente l’attività professionale (farmacisti pensionati ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000€) può godere dell’esenzione da crediti ECM.

  • SE HO RAGGIUNTO L’OBBLIGO FORMATIVO NEI TRIENNI DAL 2014/2016 IN POI, POSSO OTTENERE DEI BONUS?

Sì, il farmacista certificabile nei trienni 2016/2016, 2017/2019, 2020/2022 otterranno un bonus extra di 20 crediti che sarà imputato al triennio 2023/2025 e un ulteriore bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per i farmacisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019 il bonus da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028 sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.

Per i farmacisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028 sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Al momento non trovate ancora caricati questi bonus su Cogeaps in quanto è in corso l’adeguamento alla nuova normativa del sistema informatico.

  • SE HO AVUTO UN ESONERO, UN’ESENZIONE O HO SVOLTO AUTOFORMAZIONE COME DEVO FARE PER CARICARE I CREDITI SUL SITO DEL COGEAPS?

È necessario che il farmacista si colleghi al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it e scarichi il modulo a cui è interessato nella sezione Farmacista/ECM/autocertificazioni crediti ECM. Dopo aver scaricato e compilato il modulo lo manda per mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e la segreteria dell’Ordine provvederà a caricarlo sul Cogeaps.

  • DOVE POSSO TROVARE DEI CORSI ECM DA POTER FREQUENTARE?

L’Ordine pubblica sul proprio sito alla pagina dedicata https://ordinefarmacisti.re.it/farmacista/ecm/corsi-fad-ecm-2025.html tutti i corsi gratuiti di cui è a conoscenza e alcuni corsi a prezzo calmierato che il consiglio dell’Ordine ha deciso di condividere con gli iscritti

  • SE FREQUENTO UN CORSO ECM E NON RISULTO IDONEO PER IL QUESTIONARIO COME MI DEVO COMPORTARE?

Con la modifica apportata al paragrafo 4.10 dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, il farmacista se non passa il questionario di valutazione di un corso Fad può ripeterlo senza l’obbligo di rivedere tutti i contenuti didattici del corso

  •  HO FREQUENTATO UN CORSO ECM MA NON VEDO I CREDITI CARICATI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S., COSA DEVO FARE?

Ogni corso si può frequentare in un determinato range temporale. Prendendo l’ultima data possibile di fruizione del corso, da qui bisogna contare 6 mesi vedere su Co.Ge.A.P.S. gli ECM conseguiti. Ad esempio, se frequento un corso nel mese di settembre, ma il corso è attivo fino al 31/12 dovrò partire dal 31/12 per contare i 6 mesi necessari per la pubblicazione dei crediti ECM che ho conseguito. Pertanto vedrò i crediti ECM pubblicati a luglio dell’anno successivo. Ecco perché diventa fondamentale conservare l’attestato di frequenza che viene rilasciato al termine del corso. Con l’attestato avrò a disposizione:
- il documento necessario per poter dimostrare che i crediti relativi a quel corso sono stati regolarmente conseguiti anche se al momento non sono ancora visualizzabili su Co.Ge.A.P.S.
- la documentazione idonea da fornire all’Ordine nel caso in cui, al termine dei 6 mesi, i crediti ECM conseguiti non fossero stati ancora caricati

 

 

Alleghiamo le ultime circolari FOFI riguardanti gli ECM e l’obbligo formativo:

 

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