Accesso civico
Disciplina degli accessi – Presidi
Accesso civico semplice: art.5 c1 DLgs 33/233 e smi
L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita. Va presentata al RPCT dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa
Accesso civico generalizzato – art.5 c.2 D.Lgs 33/233 smi
La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata alla Segreteria dell’Ordine ai seguenti recapiti mail: info@ordinefarmacisti.re.it pec: ordinefarmacistire@pec.fofi.it
In conformità all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:
- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell’ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso;
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – 65;
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
- Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 104.
Accesso agli atti: L.241/90
In presenza di un interesse diretto, concreto e attuale trova applicazione l’istituto dell’Accesso agli atti amministrativi di cui all’art.22 L.241/1990, che quindi si riferisce ad atti e documenti individuati.
Registro degli accessi
In conformità alla normativa di riferimento l’Ordine tiene il registro degli accessi, consistente nell’elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione
Tutta la documentazione da utilizzare per l’accesso Civico, l’accesso agli atti e il riesame è scaricabile dal nostro nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti
Riferimenti normativi: art.5 comma 9 bis Legge 241/90 art.5 comma 2 e linee guida Anac FOIA del 13/09/2016
Registro degli accessi | Info Download | ||
Modulo del riesame | Più scaricato | Info Download | |
Accesso civico semplice | Info Download | ||
Accesso civico generalizzato | Info Download | ||
Accesso agli atti | Info Download |
Ultimo aggiornamento: 22/02/2024