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CORSO ECM RESIDENZIALE "PROGETTO REGIONALE SULLA QUALITA' DELLE CURE AI PAZIENTI AFFETTI DA BPCO" DEL 26/02/2020 E DEL 10/03/2020
Ci pregiamo comunicarVi che L’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia in collaborazione con Az.USL organizzano un Corso ECM residenziale gratuito con la possibilità di scegliere la data di mercoledì 26/02/2020 o di martedì 10/03/2020 dalle ore 20,00 alle ore 23,30 presso la sala Convegni di Federfarma Reggio Emilia – Via Piccard, 16/G Reggio Emilia.
Relatori: Dr.ssa Iori Elisa, Dr.ssa Catellani Chiara, Dr.ssa Montanari Rita, Dr.Codeluppi Marco.
Il corso è gratuito e all’evento sono stati riconosciuti n.3 crediti ecm.
MODALITA’PER ACCEDERE AL CORSO
- E’ necessario iscriversi al portale GRU dell’Az.USL compilando una maschera con i vs.dati anagrafici accedendo via internet al portale https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
Questa iscrizione servirà anche in futuro per partecipare ad altri corsi dell’Azienda USL, condizione indispensabile per ottenere Crediti ECM e l’iscrizione al corso.
Al termine della registrazione Vi verrà inviato una password di accesso che successivamente Vi servirà per inviare il questionario di gradimento e ricevere l’attestato di partecipazione e
attribuzione dei crediti stabiliti.
- In considerazione delle disponibilità della sala proposta Vi chiediamo di esprimere la Vs.prenotazione scegliendo la serata del 26/02/2020 oppure quella del 10/03/2020 e inviare in tempi rapidi una mail all’Ordine
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con indicazione del nome e della data scelta entro il 24/02/2020.
L’Ordine cercherà di esaudire le Vs.esigenze ma una volta raggiunto il numero previsto chiederà la Vs.collaborazione per eventuali spostamenti necessari
Clicca qui per scaricare la scheda dimostrativa relativa all’accesso.
Clicca qui per scaricare il programma completo e le modalità per accedere al corso.
CONTRIBUTO ENPAF ANNO 2020
Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2020, aggiornati sulla base dell’indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 17 gennaio 2020.
Contributo | Prev. base | Assist. | Maternita' | TOTALE |
Intero | 4.541,00 | 28,00 | 9,00 | 4.578,00 |
Doppio | 9.082,00 | 28,00 | 9,00 | 9.119,00 |
Triplo | 13.623,00 | 28,00 | 9,00 | 13.660,00 |
Rid. del 33,33% | 3.027,00 | 28,00 | 9,00 | 3.064,00 |
Rid. del 50% | 2.271,00 | 28,00 | 9,00 | 2.308,00 |
Rid. dell'85% | 681,00 | 28,00 | 9,00 | 718,00 |
Solidar. 3% (dipendenti) | 136,00 | 28,00 | 9,00 | 173,00 |
Solidar. 1% (disoccupati) | 45,00 | 28,00 | 9,00 | 82,00 |
Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
Anche per l’anno 2020, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 aprile 2020, 1 giugno 2020 e 31 luglio 2020.
Sono esclusi da questa operazione:
- gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2019 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso: - il contributo per l’anno 2019 non pagato; - le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo; - il contributo per l’anno 2020;
- gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2020;
- i neo iscritti dell’anno 2018 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2019 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi, non pagati, per gli anni 2018 e 2019, sia il contributo dovuto per l’anno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni.
In tutti i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate.
Da ultimo, si evidenzia che, a decorrere dall’annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e Long Term Care, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l’iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.
Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 59 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all’Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorchè in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.
PAGAMENTO QUOTA ORDINE ANNO 2020
PREMESSA
L’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia, in merito alla quota dell’Ordine anno 2020 ha adottato in ottemperanza della normativa vigente, il pagamento tramite la modalità pagoPA, che prevede l’invio di una e-mail ordinaria e di una Posta elettronica Certificata a tutti gli iscritti contenente l’avviso di pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2020
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota dell’Ordine per l’anno 2020 è di € 150,00 e deve essere pagata entro il 29/02/2020
COME E DOVE PAGARE
- Aprire l’avviso di pagamento e cliccare sulle due righe blu che tramite un link vi porteranno sul sito di pagodigitale. In automatico verranno compilati tutti i vostri dati personali e il codice IUV che identifica il vostro pagamento. Cliccando su RICERCA e successivamente su EFFETTUA PAGAMENTO, potrete eseguirlo inserendo la vostra mail personale.
- Sul sito: https://www.pagodigitale.it/do cliccare su eseguire un pagamento. Nello spazio Categoria professionale inserire Farmacisti – nello spazio Ente Convenzionato inserire Ordine Farmacisti della provincia di Reggio Emilia – nello spazio identificativo inserire il codice IUV personale che troverete nel dettaglio del pagamento sulla lettera di avviso pagamento inviata. Poi proseguire come spiegato al punto precedente.
- Presso tutte le ricevitorie SISAL
- Tramite home banking selezionando Pagamenti/CBILL – pagoPA (se la vostra banca consente di effettuare pagamenti utilizzando il circuito CBILL)
- Presso le banche ed operatori aderenti all’iniziativa, contraddistinti dal logo tramite i canali da questi messi a disposizione. L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina: http://pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
- carta di credito/debito bancomato prepagata, nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull’avviso.
- Scarica l’APP Satispay sul cellulare che ti consente di pagare tramite il QR CODE
COME SCARICARE LA RICEVUTA
Se avete necessità di avere la ricevuta del pagamento effettuato potete andare sul sito https://www.pagodigitale.it/downloadRicevutaPagoPa.do cliccare su scaricare una ricevuta. Inserendo il codice IUV - utilizzato per pagare presente sull’avviso di pagamento inviato per mail e per PEC – nello spazio Ente convenzionato inserire Ordine Farmacisti della provincia di Reggio Emilia.
COME SI PUO’ FARE SE SI E’ SMARRITO L’AVVISO DI PAGAMENTO
Se non riuscite a trovare o avete smarrito la mail e la Pec inviata dall’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia contenente l’avviso di pagamento per la quota dell’Ordine potete scaricarla andando sul nostro sito https://www.ordinefarmacisti.re.it/ accedendo all’area personale. Dopo aver inserito username e password cliccare su pagamento quota.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr.Alexan Alexanian
RICHIESTA INVIO DA PARTE DI TUTTE LE FARMACIE DEL MODULO PERSONALE PRESENTE IN FARMACIA AD OGGI
Con la presente inviamo in allegato a tutte le Farmacie il modulo per la comunicazione del personale presente in Farmacia ad oggi, da compilare in ogni sua parte ai fini di una ricognizione, segnalando i collaboratori Farmacisti presenti in Farmacia al momento della compilazione e da inviare per mail pec all’Azienda USL a:
Resta inteso l’obbligo per tutte le Farmacie di inviare all’Azienda USL e per conoscenza all’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia, ogniqualvolta ci siano delle movimentazioni del personale, i moduli di assunzione, cessazione e sostituzione direzione, predisposti in accordo con la Dr.ssa Iori Elisa del Dipartimento Farmaceutico, già inviati a suo tempo e presenti sul sito dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacia/Moduli per comunicazione azienda USL e Ordine e sul settimanale dell’Ordine OrdineRE News.
L'articolo 12 del DPR 1275/71 prevede che il Titolare della Farmacia debba comunicare alla Az.USL la data di assunzione e di cessazione dal servizio del personale laureato di cui inizia a valersi o ha cessato di valersi la Farmacia e l'eventuale sostituzione di Titolare e Direttore di società se l’assenza perdura per più di tre giorni. Qualora la sostituzione per direzione sia dovuta a malattia e abbia una certa durata temporale, Vi invitiamo ad allegare opportuna documentazione medica che comprovi l'effettivo stato di malattia da parte del Titolare/Direttore. Tali comunicazioni devono avvenire contestualmente all'inizio o alla cessazione del servizio o in caso di sostituzione di direzione e la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa (Art.358 2^comma TULS) da 3 a 18 milioni/Lire.
Ribadiamo che questo modulo non sostituisce l’invio della modulistica di assunzione, cessazione e sostituzione direzione che deve
Clicca qui per scaricare il modulo da inviare all'AUSL di Reggio Emilia e all'Ordine
NORMATIVA SUI COSMETICI - QUADRO SANZIONATORIO
In merito al quesito posto alla FOFI dal Consiglio dell’Ordine in merito al quadro sanzionatorio previsto dall’art.3 del Dlgs 204/2015 che reca sanzioni per il farmacista come per il produttore, che commerciano cosmetici che possono essere dannosi per la salute umana ma anche per l’ipotesi di semplice detenzione per il commercio a chi violi la normativa europea di riferimento prevedendo “la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a mille euro; se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto” riportiamo la risposta della Federazione:
Con riferimento alla nota di codesto Ordine del 26 novembre u.s., relativa all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Le sanzioni applicabili in caso di violazioni alla vigente normativa in materia di cosmetici vanno individuate, anche per le specifiche ipotesi prese in considerazione nel quesito, nell’ambito dell’articolato quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 204/2015.
In relazione al suddetto quadro sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. 204/2015, occorre anzitutto premette che, come espressamente disposto dall’art. 17 del medesimo D.Lgs. (cfr circolare federale n. 9680 del 21.1.2016), le sanzioni ivi contemplate non sono applicabili nei confronti del soggetto che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione”. Pertanto, le sanzioni in questione non riguardano quelle farmacie che si limitano a porre in vendita prodotti cosmetici fabbricati e confezionati da un altro soggetto, in confezioni originali e integre, purché non siano a conoscenza di eventuali violazioni della normativa in materia di cosmetici.
Va peraltro tenuto presente che, nei confronti delle farmacie che producono cosmetici ovvero commercializzano tali prodotti, sebbene realizzati da altri soggetti, apponendovi il proprio nome o marchio, devono ritenersi applicabili sia le sanzioni comminate nei confronti del fabbricante, sia quelle comminate nei confronti del distributore. In proposito, infatti, si rammenta che, ai sensi del regolamento 1223/2009, il soggetto tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di cosmetici è la persona (fisica o giuridica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico. In generale, si tratta del fabbricante ma, in alcuni casi, può identificarsi nel distributore. In particolare il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
Premesso quanto sopra e fermo restando che il farmacista è tenuto ad effettuare una piena e costante verifica dei prodotti cosmetici posti in vendita, come della loro corretta conservazione, si evidenzia che chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio cosmetici possono essere dannosi per la salute umana (come nel caso dei cosmetici scaduti o quelli sulle cui confezioni sono omesse o riportate erroneamente l’indicazione del PAO o della data di scadenza) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Se il fatto è commesso per colpa, tali pene sono ridotte da un terzo a un sesto. La sanzione, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 204/2015, riguarda sia il produttore che il distributore, nel senso sopra chiarito.
Si segnala, peraltro, che, ai sensi dell’art. 4 de1 D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo o non informa immediatamente le competenti autorità nazionali del rischio che il prodotto presenta, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. 204/2015, la mancata verifica da parte del distributore - prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato delle informazioni riportate in etichetta, del rispetto dei requisiti linguistici e della scadenza termine di durata minima, è punita con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000.
Infine, in base all’art. 13 del D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del regolamento (anche in termini di durata minima e PAO) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.