CONTRIBUTI ENPAF ANNO 2026
Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2026.
Contributo | Prev. base | Assist. | Maternita' | TOTALE |
Intero | 5.388,00 | 31,00 | 11,00 | 5.430,00 |
Doppio | 10.776,00 | 31,00 | 11,00 | 10.818,00 |
Triplo | 16.164,00 | 31,00 | 11,00 | 16.206,00 |
Rid. del 33,33% | 3.592,00 | 31,00 | 11,00 | 3.634,00 |
Rid. del 50% | 2.694,00 | 31,00 | 11,00 | 2.736,00 |
Rid. dell'85% | 808,00 | 31,00 | 11,00 | 850,00 |
Solidar. 3% (dipendenti) | 162,00 | 31,00 | 11,00 | 204,00 |
Solidar. 1% (disoccupati) | 54,00 | 31,00 | 11,00 | 96,00 |
Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
Il pagamento dei contributi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- in tre rate, con scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 30 settembre 2026
- in quattro rate, con scadenza il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 agosto e il 30 settembre 2026, nei casi di contribuzione mista per biennio (contributo previdenziale e contributo di solidarietà)
- in unica soluzione al 31 marzo 2026 per coloro che versano esclusivamente il contributo di solidarietà
La riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità avviene attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA. Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata. In ogni caso sarà possibile, per coloro che sono iscritti all'APpp IO, ricevere la notifica dell'avviso di pagamento anche attraverso questo canale, consentendo, di conseguenza, il relativo versamento tramite la piattaforma, utilizzando lo smartphone.
Gli iscritti per la prima volta nell’anno 2025, nonché i reiscritti nello stesso anno ancora privi di un indirizzo di posta elettronica certificata, riceveranno gli avvisi tramite posta ordinaria.
Nei confronti degli iscritti per i quali si configuri un’omissione o un’evasione contributiva, nonché degli iscritti precedentemente all’anno 2025 ancora privi di un indirizzo PEC, la riscossione avverrà mediante cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Da ultimo si evidenzia che, al fine di poter fruire delle prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa Temporanea Caso Morte, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario anche per la corrente annualità, che l’iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.
NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA NEI CASI DI OMISSIONE O DI EVASIONE CONTRIBUTIVA
Il regolamento di previdenza Enpaf contenente la disciplina delle sanzioni aggiuntive applicate in caso di omissione o evasione contributiva è rinviato alle norme legislative che riguardano l'omissione o l'evasione contributiva nei confronti dell'INPS. Il decreto-legge n. 19/2024 (convertitoo in legge n. 56/2024) art. 30, commi 1 e 2, in vigore dal 1° settembre 2024 ha recentemente modificato la normativa in materia di sanzioni aggiuntive per l'INPS e, di conseguenza, anche per l'Enpaf. Il Consiglio di amministrazione dell'Enpaf ha quindi adottato una deliberazione - n. 35 del 27/06/2024 - per applicare le novità normative intervenute con l'obiettivo di agevolare il più possibile ii propri iscritti.
Premesso che coloro che rispettano le scadenze nel pagamento degli avvisi PagoPA non hanno nulla da temere dall'entrata in vigore della nuova normativa, la disciplina nei confronti di coloro che riceveranno l'avviso di sollecito nel mese di novembre 2024, sarà applicata, sulla scorta di quanto stabilito nella citata deliberazione consiliare, come di seguito:
- sanzione rapportata a due mesi in ragione d'anno, pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato del 5,5%, con riduzione del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso di sollecito notificato tramite posta elettronica certificata.
Il regime premiale di riduzione del 50% della sanzione viene meno in caso di mancato pagamento dell'avviso PagoPA entro 30 giorni; la persistenza dell'inadempimento comporterà l'emissione di un ulteriore avviso, con applicazione della sanzione senza riduzione (TUR + 5,5%), ma, in base alla deliberazione consiliare, il calcolo rimarrà rapportato a due mesi, dal 1º ottobre al 30 novembre.
Qualora il contribuente ometta anche il pagamento del secondo avviso di sollecito, l'importo sarà iscritto a ruolo e trasmesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel mese di aprile dell'anno successivo, con applicazione della sanzione prevista (TUR + 5,5%) rapportata a sette mesi, che rappresenta la data ultima di validità dei bollettini PagoPA emessi con scadenza giugno, luglio, agosto e settembre, in quest'ultimo caso qualora la riscossione sia prevista su quattro rate.
In ogni caso, la sanzione non trova applicazione nel caso di rimodulazione della contribuzione in corso d'anno (per es. rimodulazione dell'importo dovuto a seguito di accoglimento della domanda di riduzione contributiva successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento bonari).
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio nel caso di evasione contributiva, la delibera consiliare ha adottato il regime agevolativo previsto dal decreto-legge, con l'applicazione di sanzioni ridotte al ricorrere di determinate circostanze (art. 30, comma 1), che risulta più favorevole rispetto a quello applicato finora.
Ciò premesso, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di omissione, ancorché le stesse siano limitate, si sottolinea l'importanza di effettuare il versamento dei contributi nelle scadenze stabilite e comunque precedentemente all'emissione dell'avviso di sollecito.
Si segnala, infine, che gli avvisi PagoPA non potranno più essere utilizzati per il pagamento dopo il 30 settembre.
Il pagamento effettuato entro tale data, per l'anno 2024, non determinerà l'applicazione di alcuna sanzione.
Clicca qui per scaricare la nota Enpaf 93710/2024 relativa alla nuova disciplina sanzionatoria.
INTRODUZIONE ART.21 BIS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PENSIONATI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALE
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato, in data 11 aprile 2019, la modifica del Regolamento di previdenza dell'’Enpaf — adottata con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13/2018 — che ha introdotto l'art. 21 bis; la disposizione consente all’iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33 per cento o del 50 per cento. L'approvazione verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.
La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2019, dunque, è possibile già dall'anno corrente presentare la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta; il modulo predisposto per avanzare l’istanza di riduzione sarà disponibile sul sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) nella relativa sezione della modulistica già a partire da questa settimana.
Si rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di riduzione, per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all'Enpaf, vige il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno in cui il soggetto matura il relativo requisito. Si aggiunga che l’interessato, per potere ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione giuridica prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso, al pari di ogni altro iscritto.
La domanda di riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli anni successivi.
Per l’anno 2019, considerato che l'approvazione della modifica regolamentare è intervenuta in un periodo in cui i bollettini bancari per la riscossione della contribuzione sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendano richiedere la riduzione, in qualità di pensionati tenuti, secondo la previgente normativa, al versamento della quota intera, potranno pagare la prima rata in scadenza ed attendere che, con la seconda emissione dei bollettini bancari, che avviene intorno alla metà del mese di ottobre, venga messa in riscossione la residua differenza dovuta.
Clicca qui per scaricare la circolare Enpaf
Clicca qui per scaricare la modulistica per richiedere la riduzione Enpaf
SOCIETA’ DI GESTIONE DI FARMACIA PRIVATA CON MAGGIORANZA DI SOCI NON FARMACISTI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, in data 22 marzo 2019, il Regolamento di attuazione contributo 0,5 per cento adottato dall’Enpaf (per leggerne il contenuto è possibile attivare il seguente link Regolamento attuazione contributo 0,5%).
L’art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti, versino all’Enpaf un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA e che il contributo sia versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Il Regolamento di attuazione contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare alcuni aspetti operativi legati al contributo 0,5 per cento. Viene, in primo luogo previsto che il contributo è frazionabile in ragione dei periodi dell’anno nei quali le società hanno avuto le caratteristiche previste dalla legge per entrare nel campo di applicazione del contributo. L’importo dovuto verrà quindi calcolato in ragione del periodo dell’anno in cui la società si è trovata nell’ambito di applicazione del contributo.
L’Ente, in fase di prima attuazione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, ha elaborato, in collaborazione con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, un data base nel quale sono state inserite tutte le società di capitali, di persone e cooperative che hanno ad oggetto la gestione di farmacie private e che risultano costituite alla data del 1° gennaio 2018; tra queste sono state ulteriormente selezionate le società che in base alla composizione della compagine societaria rientrano nell’ambito di applicazione del contributo. Nella seconda metà del mese di aprile questo gruppo di società riceverà all’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione nella quale viene descritta la procedura per attivare la registrazione all’interno dell’area ad accesso riservato e per compilare la dichiarazione di autoliquidazione del contributo.
La dichiarazione di autoliquidazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2019). Nell’ambito della stessa area ad accesso riservato è presente il format utile per trasmettere all’Enpaf informazioni relative alle variazioni riguardanti la società che siano intervenute nel 2019 e che siano inerenti l’applicazione del contributo 0,5 per cento.
Nel mese di maggio verrà trasmessa alle altre società che risultano, per l’anno 2018, estranee all’ambito di applicazione del contributo 0,5 per cento, una comunicazione, sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, nella quale, tra l’altro, si segnala che qualora la società entri nel campo di applicazione del contributo 0,5 per cento nel 2019 (o in anni successivi) si dovrà procedere alla registrazione della società stessa nell’area ad accesso riservato.
All’interno dell’area, una volta registrata la società, sarà possibile provvedere alla compilazione del format necessario a trasmettere all’Ente la comunicazione relativa alle variazioni della compagine societaria o della forma giuridica della società. Si rammenta che ogni modificazione della compagine societaria che comporti l’assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all’Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell’atto costitutivo.
Per quanto riguarda, invece, tutte le società costituite nel 2019 e che risultino tenute al versamento del contributo 0,5 per cento è necessario inviare all’Enpaf, tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo
Per trasmettere all’Enpaf eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative al contributo 0,5 per cento è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica
TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA’
II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene
sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all’Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).
Sulla base di tale previsione l’Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l’esercizio dell’attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali.
Vista l’abrogazione dell’art. 7, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l’8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale.
Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l’Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell’erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell’erboristeria).
Se la data di inizio attività dell’esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, l’attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l’iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall’art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l’attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l’apertura dell’erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.