News
L'Ordine dei Farmacisti di Parma informa che in data 26 maggio 2019, alle ore 10.00, presso l'Hotel Villa Ducale, in Viale Europa n.81 a Parma, si terrà il corso ECM
"Preparazioni galeniche"
Relatore: Prof.ssa Vandelli Maria Angela
Dipartimento Scienze della vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Modena
Il corso ECM, gratuito, della durata di quattro ore, prevede un piccolo rinfresco alle ore 11.30/12.00.
Prenotazione telefonica presso la Segreteria dell'Ordine del Farmacisti di Parma al numero: 0521483856 - dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
Il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti è lieto di invitarTi a partecipare all'Assemblea Ordinaria di Bilancio, GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 p.v. presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia – Via Piccard, 16/G Reggio Emilia in prima convocazione alle ore 20,00 e in seconda convocazione GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 alle ore 20,30 a cui si prega vivamente di intervenire, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Saluto del Presidente
2) Relazione del Tesoriere e Revisori dei Conti – Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2018
Clicca qui per scaricare la convocazione dell'Assemblea completa di delega
Finalità
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016, intende sostenere le farmacie rurali disagiate mediante contributi.
I contributi sono finalizzati a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e sono pertanto destinati alle farmacie rurali aventi basso fatturato, al fine di agevolarne la permanenza al servizio di zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività.
I criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 494 del 01 aprile 2019.
Chi può presentare domanda
Possono accedere al contributo le farmacie rurali che nel corso dell’anno 2018 hanno registrato un volume d’affari ai fini IVA inferiore o uguale a euro 325.000,00.
Il volume d’affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2019 per l’anno d’imposta 2018, presentata all’Agenzia delle Entrate.
Non possono accedere alla concessione del contributo:
- coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2019;
- i titolari di farmacia assegnata con la procedura di concorso straordinario e aperta nel corso dell’anno 2018.
Si informa che il ministero della Salute, in virtù delle evoluzioni scientifiche e normative intervenute in materia, ha provveduto all’aggiornamento del documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore – documento d’indirizzo e stato dell’arte”, già elaborato nel 2014». E’ quanto comunica la Fofi in una circolare diramata il 7 gennaio 2019. «Il suddetto documento – spiega la Federazione -, contenente chiarimenti su eziologia, sintomatologia, trattamento e prevenzione delle manifestazioni allergiche legate agli alimenti, si propone di tutelare la sicurezza nutrizionale del soggetto allergico ed è diretto a tutti i settori coinvolti, tra cui quello farmaceutico».
Si fornisce di seguito un breve riepilogo degli adempimenti professionali e delle scadenze di fine anno.
ADEMPIMENTI PER I FARMACISTI
Registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n. 309/1990)
Il registro di entrata ed uscita stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
L’art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Come si ricorderà, con la modifica introdotta dalla L. 38/2010, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somm da euro 500 a euro 1.500.
Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.
Da un punto di vista operativo, si consiglia di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura e, a tal proposito, si rammenta che la L. 38/2010 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. 309/1990, introducendo la durata di due anni per l’obbligo di conservazione del registro.
In proposito, si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis , sul registro di entrata e uscita deve ora essere registrata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.
Con riguardo alla distruzione di medicinali stupefacenti, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
Con nota del 24.5.2011, il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente.