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Nella GU n.222 del 24/09/18 è stata pubblicato l'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini inflenzali per la stagione 2018/2019.
Alleghiamo circolare Fofi clicca qui per scaricarla
Alleghiamo aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2018/2019
E' stato pubblicato nella G.U. n.224 del 26/9/18 il Decreto del Ministero della Salute relativo alla "Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali" in vigore dall'11/10/2018.
Il decreto reca l'elenco aggiornato delle sostanze vegetali ammesse e fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti da effettuare a supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il livello di tutela dei consumatori. Viene abrogato il precedente decreto del 9/7/12
Si precisa che il decreto avrà effetto dal 9/01/2019 e che gli integratori alimentari conenenti piante e relative parti immessi sul mercato o etichettati entro il suddetto termine in difformità rispetto all'allegato 1 del decreto in esame potranno essere commercializzati fino all'esaurimento scorte
Il Direttore Generale dell'Enpaf, con provvedimento n. 138 del 03/10/2018 ha approvato le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2016 - 2017.
Clicca qui per scaricare la graduatoria
TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA’
II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all’Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).
Sulla base di tale previsione l’Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l’esercizio dell’attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali.
Vista l’abrogazione dell’art. 7, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l’8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale.
Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l’Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell’erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell’erboristeria).
Se la data di inizio attività dell’esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, l’attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l’iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall’art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l’attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l’apertura dell’erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.
L’istituto del cumulo gratuito è operativo anche per le Casse di previdenza dei professionisti, tra cui l’Enpaf. L’INPS, infatti, a seguito della stipula della convenzione con le Casse ha attivato l’apposita piattaforma informatica che consente la liquidazione dei trattamenti pensionistici in cumulo e la ripartizione delle quote mensili tra gli Enti coinvolti.
La domanda di pensione in cumulo può essere presentata all’Enpaf se istruttore e la relativa modulistica è scaricabile cliccando qui
In proposito si ricorda che la domanda, ai fini dell’istruttoria, deve essere trasmessa all’Ente presso il quale l’interessato è iscritto o di ultima iscrizione nel caso in cui l’interessato non sia attualmente iscritto ad alcun Ente o Istituto previdenziale.
Si segnala che per il computo dei periodi assicurativi maturati presso l’Enpaf, ai fini del raggiungimento del diritto, l’anno di prima iscrizione e quello di cancellazione si prendono in considerazione per i periodi di effettiva iscrizione, mentre vengono considerati anni interi ai fini della misura.
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